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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

TERRE E ROCCE DA SCAVO – indicazioni ARPAV

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 l’ARPAV, sul proprio sito Web, ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione,  nonché sulle modalità di trasmissione ad ARPAV dei risultati analitici.

Si rileva che, ai sensi di legge, non sussiste alcun obbligo di trasmissione dei risultati analitici all’Arpa di competenza. La richiesta di ARPAV è sicuramente finalizzata all’implementazione del database regionale istituito a suo tempo con la DGR 2424/08, per la redazione ed aggiornamento della Carta dei suoli del Veneto. Si ricorda che tutte le dichiarazioni per l’utilizzo delle terre da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti, vanno inviate per pec all’Arpa competente nonchè, ai sensi della circolare regionale n. 397711 del 23/09/2013, per conoscenza anche al Comune interessato dagli scavi; l’ARPAV può eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute. Indirizzi interni di ARPAV prevedono l’effettuazione di controlli soprattutto per quei cantieri per i quali non sono state fornite le analisi ambientali.

Per quanto riguarda la necessità di eseguire analisi sui terreni, anche se la norma non è esplicita in tal senso, si sottolinea che l’art. 41-bis del D.L. n. 69/2013 specifica che il produttore deve dimostrare il non superamento delle CSC in relazione al sito di utilizzo (rif. colonna A e B Tab. 1 – All. V alla Parte IV del D.Lgs 152/06).

Nei recenti convegni sul tema, la Regione Veneto ha chiarito che la dimostrazione del rispetto dei limiti di cui alle colonne A e B può essere fatta in due modi: analisi ambientale o storico accertato.

Ciò è peraltro confermato dalle indicazioni dello stesso tipo fornite dalle Agenzie ambientali di altre Regioni: l’ARPA del Piemonte, ad esempio, ha pubblicato sul proprio sito web un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che precisa che la dimostrazione del rispetto dei limiti tabellari previsti dalla norma in relazione alla destinazione d’uso del sito a cui sono destinati i materiali possa essere fornita, oltre che mediante accertamenti analitici, anche sulla base di «informazioni pregresse e indirette» sul sito di provenienza.
Ciò premesso, si tratta naturalmente di una decisione da prendere caso per caso sulla scorta di una attenta analisi costi/benefici; va da sé che, a prescindere dalla sussistenza o meno di uno specifico obbligo di legge in tal senso, l’esecuzione di apposite analisi costituisce la condotta più cautelativa.

Nei casi di effettuazione di analisi ambientali si rimanda al sito web dell’ARPAV per le indicazioni su modalità di campionamento e modalità di invio dei dati.

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