L’art. 10 comma 3 del D.Lgs 117/2008 stabilisce che:
“Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall’attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto e’ sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.”
A seguito di richiesta avanzata dalla Provincia di Verona con nota prot. 88130 del 10/09/2014, il Ministero dell’Ambiente, in data 2 febbraio 2015, forniva alcuni chiarimenti circa due questioni:
La prima riguardava sostanzialmente la possibilità di utilizzare rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione nell’ambito di attività di recupero ambientale ai sensi del D.M. 5/02/1998, senza incorrere nell’applicazione del comma 3 dell’art. 10 del D.Lsg 117/2008, ovvero senza l’assoggettamento alla disciplina autorizzatoria relativa alle discariche di rifiuti.
La seconda riguardava la possibilità di impiego di rifiuti aventi concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06.
Alla prima delle due questioni il Ministero rispondeva che l’art. 10 comma 3 del D.Lgs 117/2008 è applicabile solo alle operazioni di smaltimento di rifiuti nei vuoti di estrazione. Diversamente i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini di ripristino ambientale con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione, a determinate condizioni, costituiscono operazioni di recupero e non di smaltimento e pertanto non sono sottoposte alla disciplina delle discariche.
Alla seconda delle due questioni, il Ministero rispondeva sostanzialmente che l’utilizzo di rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie di cava superficiale o sotterranea, debba garantire le medesime tutele per la salute e per l’ambiente, in particolare per la qualità delle acque sotterranee, previste dall’art. 10 per l’utilizzo dei rifiuti estrattivi. Tali valutazioni sono demandate all’autorità competente.
La questione del regime autorizzatorio previsto per il riempimento dei vuoti di cava con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione, è stata nuovamente sollevata dal Consiglio di Stato in data 17/03/2015.
Con ordinanza n. 1382/2015 il Consiglio di Stato, al fine di chiarire definitivamente se il riempimento di vuoti di cava con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione sia sempre sottoposto alla normativa sulle discariche, ha rimesso alla Corte di giustizia dell’UE la seguente questione:
«Se l’art. 10, par. 2, della direttiva comunitaria 2006/21/CE, si debba interpretare nel senso l’attività di riempimento della discarica – qualora sia posta in essere mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione – debba sempre soggiacere alla normativa in materia di rifiuti contenuta nella direttiva 1999/31/CE anche nel caso in cui non si tratti di operazioni di smaltimento rifiuti, ma di recupero».
Il punto centrale della controversia riguarda la definizione del regime autorizzatorio cui l’attività di riempimento di cave dismesse deve soggiacere: l’autorizzazione di cui all’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 ovvero la procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 dello stesso decreto.
Si attende ora la pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE.
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