La Giunta Regionale, con DGRV n. 1319/2013 (BUR n. 69 del 13/08/2013) ha approvato, le “Norme di attuazione dell’art. 14 della L.R. n. 52/1978 come modificato con l’art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco.”
L’Allegato A alla DGR, definisce, pur in prima applicazione, le modalità tecniche di individuazione del bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse, nonchè le procedure amministrative da adottare per determinare il carattere di non boscosità delle superfici forestali escluse dalla definizione di bosco.
La nuova definizione di bosco vale anche fini dell’applicazione dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; conseguentemente le superfici forestali escluse dalla definizione di bosco rappresentano un bene non più oggetto di tutela paesaggistica.