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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

Pubblicata la DGR sulla gestione dei materiali dai bacini di laminazione

E’ stata pubblicata sul BUR n. 123 del 29/12/2015 la Delibera di Giunta n. 1753 del 01/12/2015, contenente disposizioni per la corretta gestione dei materiali prodotti dai lavori di scavo per la realizzazione di opere idrauliche di difesa del suolo, segnatamente i bacini di espansione per la laminazione delle piene, anche in relazione alla disciplina regionale sulle attività estrattive.

La delibera si riferisce specificatamente alle seguenti opere:

  • Bacino di laminazione delle piene sull’Agno-Guà in Comune di Trissino (VI)
  • Cassa di espansione sul Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X (TV)
  • Invaso sul torrente Astico in Comune di Breganze (VI)

Il provvedimento, in analogia con quanto già definito dalla DGR n. 1886 del 18 settembre 2012 per la Superstrada Pedemontana Veneta, detta delle disposizioni operative e procedurali per il corretto impiego del materiale originato dalla realizzazione delle opere idrauliche nel caso in cui esse siano soggette alla procedura di VIA e ciò al fine di contenere gli impatti e armonizzare le modalità di gestione del materiale con il sistema estrattivo regionale, coerentemente con il quadro normativo vigente, in materia di terre e rocce da scavo.

I materiali derivanti dagli scavi per la realizzazione dei bacini oggetto della presente delibera, sono suddivisi in:

  • materiali equiparabili ai materiali di cava,
  • terre,
  • rifiuti.

Per quanto riguarda il rapporto con le attività estrattive il provvedimento costituisce il presupposto ai sensi della DGR 761 del 15 marzo 2010 per il recepimento in cava di materiali assimilati/sostitutivi ai materiali di cava, provenienti da opere pubbliche di competenza regionale o nazionale.

I materiali terrosi potranno essere conferiti ai fini della ricomposizione ambientale della cava secondo i progetti approvati o le varianti appositamente redatte. In tutti i casi dovrà essere aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

I materiali equiparabili ai materiali di cava (sabbie e ghiaie), potranno:

a) essere stoccati nelle cave, anche non dotate di impianti;
b) essere stoccati e lavorati nelle cave dotate di impianti di prima lavorazione;
c) lavorati negli impianti di prima lavorazione, anche in maniera non residuale rispetto alla coltivazione della cava.

Lo stoccaggio e la lavorazione del materiale equiparabile al materiale di cava, può avvenire solo a specifiche condizioni, elencate nel provvedimento. Tra le condizioni, ricordiamo in particolare le seguenti:

  • la cava ove avviene lo stoccaggio e/o la prima lavorazione del materiale equiparabile deve essere una cava di sabbia e ghiaia;
  • il volume dello stoccaggio temporaneo non può superare il 50% del volume già scavato nella cava;
  • il materiale equiparabile depositato in cava ed entrato nella disponibilità del titolare della cava per la successiva commercializzazione, non può essere immesso sul mercato per un volume annuo superiore al volume annuo di materiale estratto dal giacimento di cava e ciò per ogni anno di attività della cava e fino ad esaurimento della stessa.

Il rallentamento dei lavori di coltivazione e ricomposizione della cava causato dal conferimento dei materiali in oggetto, può costituire motivo per l’ottenimento di una proroga dei termini temporali dell’autorizzazione di cava.

L’entità della proroga non potrà comunque superare la metà della durata prevista dal vigente provvedimento di autorizzazione, a prescindere da eventuali proroghe già rilasciate per altre motivazioni.

Qui è possibile scaricare il testo della delibera: DGR 1753 del 01 dicembre 2015

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