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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

Prodotti da costruzione: Dichiarazione di prestazione online (Regolamento UE)

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 52/1 del 21 febbraio 2014 è stata pubblicato il Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione.

La dichiarazione di prestazione è obbligatoria per i fabbricanti di prodotti da costruzione (in base all’art. 4, par. 1 del Regolamento (UE) n. 305/2011) quando viene immesso sul mercato un prodotto da costruzione che rientri nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una Valutazione Tecnica europea rilasciata per tale il prodotto.

Con il nuovo regolamento n. 157/2014, gli operatori economici possono rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011purché rispettino tutte le seguenti garanzie:

  • che il contenuto di una dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
  • che il sito web in cui sono state rese disponibili le dichiarazioni di prestazione redatte per i prodotti da costruzione verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
  • che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011;
  • che vengono fornite istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web.

Ai fini di una corretta attribuzione di ogni dichiarazione al relativo prodotto, i fabbricanti devono collegare ogni singolo prodotto, o lotto dello stesso prodotto, da essi commercializzato a una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, che va indicato nella dichiarazione di prestazione ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011.

Occorre precisare che il nuovo regolamento è entrato in vigore il 26 febbraio scorso e sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea senza bisogno di nessuna norma di recepimento.

Regolamento UE 157-2014

 

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