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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

NORME PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI CAVA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 16.03.2018

Nel BUR n 27 del 16.03.2018 è stata pubblicata la nuova Legge n. 13 Norme per la Disciplina dell’Attività di Cava ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. A distanza di 36 anni dall’approvazione della L.R. 7 settembre 1982, n. 44, la nuova legge normerà le attività regionali estrattive cercando di rispondere alle rinnovate esigenze espresse dal territorio e nel rispetto e a tutela dell’ambiente e delle categorie economiche e produttive.

La nuova disciplina del settore è nata dai principi ispiratori della legge 44 che, seppur in regime transitorio ha fino ad ora disciplinato il settore, unendo il disegno di legge n. 153 della Giunta, il progetto di iniziativa Consiliare n. 28 di Conte, il testo emendativo di Giorgetti, integrato da modificazioni di merito e tecniche ritenute opportune in sede d’istruttoria in risposta anche alle osservazioni espresse, in sede di audizione, dalle associazioni di categoria.

La nuova legge si compone di 37 articoli suddivisi in sei titoli e nella dichiarazione di principio agli art. 1 e 2 pone una maggiore attenzione alla riduzione del consumo di suolo, sia attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti sia valorizzando il riutilizzo in cava delle terre e rocce da scavo in sostituzione dei materiali di cava.

All’art. 4 è prevista una diversa suddivisione delle tipologie di materiali di cava, per attribuire maggior rilievo alla destinazione degli stessi, conseguentemente estendendo le tipologie di materiale oggetto di pianificazione a tutti i materiali destinati alle costruzioni (sabbie e ghiaie, detriti e calcari per costruzioni) che rappresentano i maggiori volumi estratti e la maggior diffusione sul territorio regionale.

Di seguito vengono elencate le principali innovazioni rispetto alla attuale normativa:

–  Competenza autorizzatoria: è posta in capo alla Regione (articolo 10) ed il procedimento di autorizzazione è semplificato, al fine di una maggiore efficienza, conformemente alle disposizioni di cui alla L. n. 241/1990, col ricorso alla procedura in conferenza dei servizi coordinato con la vigente disciplina in materia di valutazione dì impatto ambientale cui ì progetti di coltivazione dì cava soggiacciono (articolo 11). Inoltre si prevede una pianificazione solo a livello Regionale con l’approvazione del PRAC, eliminando le pianificazioni a livello provinciale precedentemente previste, inoltre la Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (CTRAE) come organo tecnico consuntivo sarà costituita da 12 componenti.

–  Termini per la conclusione dei lavori e proroga: all’art. 12 viene introdotto un limite di legge alla durata delle cave in funzione delle dimensioni del giacimento e della capacità produttiva fino a un massimo di 20 anni. E’ prevista la concessione di un’unica proroga dei termini per la conclusione dei lavori di estrazione per una durata non superiore alla metà dell’autorizzazione originaria per favorire una ricomposizione in tempi certi. Si potrà inoltre rivalutare, nell’ambito delle procedure di una nuova autorizzazione l’opportunità della prosecuzione dei lavori anche oltre i termini della proroga;

–  Impianti: l’art. 17 prevede al comma 3 che i manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi con l’attività di cava possono essere riconosciuti quali pertinenze tecniche di altre cave del medesimo materiale e restano in esercizio per tutta la durata delle attività estrattive ad essi afferenti;

–  Sanzioni: per quanto riguarda il regime sanzionatorio la sanzione amministrativa, per estrazione di materiale in difformità dal progetto autorizzato, è commisurata al valore commerciale del materiale scavato in difformità e calcolato sulla base dei listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente (art. 28) e comunque in misura non inferiore a 3000 €. Viene introdotta al comma 5 una specifica sanzione per l’asporto del materiale associato in difformità dall’autorizzazione e destinato alle opere di ricomposizione ambientale;

–  Direttore dei Lavori (art. 18): al fine di una maggiore garanzia sulla corretta esecuzione dei lavori di coltivazione il Direttore dei Lavori assume, insieme al titolare dell’autorizzazione, la responsabilità della regolarità dei lavori di coltivazione secondo il progetto autorizzato. Redige il certificato di regolare esecuzione in fase di estinzione della cava e sottoscrive ogni documento tecnico da presentare alla Regione (proroga, modifiche al progetto di coltivazione…);

–  Contributi: all’art. 19 sono previsti ulteriori contributi in funzione del materiale estratto, a favore della Regione (+15% rispetto al contributo previsto) oltre che dei comuni limitrofi (fino al 30% del contributo previsto). Il contributo aggiuntivo destinato alla Regione sostituisce quello istituito dall’art. 95 per le cave di sabbia e ghiaia;

–  Vigilanza (art. 22): L’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’attività di cava, in relazione ad eventuali comportamenti in violazione della legge o dei contenuti dell’autorizzazione, spetta ai comuni territorialmente competenti che, per l’esercizio dell’attività possono avvalersi del supporto operativo di Arpav. In caso di inerzia dei comuni interviene la Regione. (In sede di approvazione della legge è stato approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta ad approfondire l’ipotesi di svolgere le funzioni di vigilanza a livello regionale tramite ARPAV, avvalendosi del personale regionale operante nelle province).

–   Norme transitorie: all’art. 30 le norme transitorie dispongono che, ai procedimenti amministrativi in materia di cava avviati precedentemente all’entrata in vigore della nuova legge e ancora pendenti, si applichino le disposizioni vigenti alla data in cui questi sono sorti. Per quanto riguarda le nuove domande di rilascio di autorizzazioni ad attività di cava di sabbia e ghiaia presentate dalla data di entrata in vigore della nuova legge e fino all’entrata in vigore del PRAC, queste saranno istruite secondo le disposizione dell’art.95 della L.R. n. 30/2016 recepite a tal fine dalla legge (art. 31). Il comma 2 del medesimo articolo pone tassativi criteri per il rilascio di autorizzazioni per l’attività di cava per l’estrazione dì materiali diversi da sabbia e ghiaia, nelle more dell’entrata in vigore del PRAC, che ricalcano in qualche modo il previgente art. 44 della LR 44/82.

–   Parco dei Colli Euganei: all’art. 32 al fine di incentivare l’impiego di metodi di coltivazione innovativi rispetto a quelli tradizionali, funzionali alla diminuzione del consumo di territorio, delle alterazioni del paesaggio e degli impatti ambientali negativi, possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l’estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto Tematico Cave, nel rispetto delle condizioni riportate nell’articolo specifico;

–   Funzioni delle Provincie e della Città metropolitana di Venezia: l’art. 33 comma 1 prevede che su richiesta delle Province la Regione può delegare alcune funzioni amministrative (non di carattere pianificatorio che rimane di competenza esclusivamente regionale) che saranno individuate dalla Giunta definendo, secondo principi di adeguatezza, le risorse strumentali e finanziarie per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

La legge inoltre prevede contributi per opere e interventi di interesse pubblico nelle aree di cava degradate.

LEGGE N. 13 16.03.2018

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