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EDIFICI PUBBLICI – MATERIALI PER L’EDILIZIA: FISSATE LE PERCENTUALI MINIME DI MATERIALE RICICLATO E RECUPERATO

La Gazzetta Ufficiale del 6 novembre ha pubblicato il decreto 11 ottobre del Ministero dell’Ambiente “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017). Il decreto è entrato in vigore il 7 novembre 2017. Nelle modalità di aggiudicazione degli appalti pubblici, il legislatore ha inteso valorizzare caratteristiche qualitative ed anche ambientali nella determinazione dell’”Offerta economica più vantaggiosa”. La discriminante relativa al “prezzo piu’ basso” perde quindi la centralità nell’aggiudicazione degli incarichi, come invece era nelle precedenti direttive.

Il Decreto consta di un solo articolo in cui “Sono adottati i Criteri ambientali minimi per l’«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» riportati nell’allegato A. Riporta inoltre alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici e per la gestione dei cantieri; e alcune indicazioni di carattere generale rivolte alle stazioni appaltanti per quanto riguarda l’espletamento della relativa gara d’appalto e all’esecuzione del contratto. I «criteri ambientali» individuati nel decreto in oggetto si riferiscono alle diverse fasi di definizione della procedura di gara, consentendo di migliorare il servizio o il lavoro prestato, assicurando prestazioni ambientali superiori alla media del settore.

Il decreto, che sostituisce il precedente decreto dell’11 gennaio, riguarda anche, al punto 2.4 dell’Allegato “le specifiche tecniche dei componenti edilizi”. Tra queste di particolare interesse risulta, al punto 2.4.1.2, quanto previsto per la “Materia recuperata o riciclata”. Il Decreto fissa infatti una percentuale minima di materiale recuperato o riciclato nei materiali utilizzati per l’edificio; tale percentuale deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati anche considerando diverse percentuali per ogni materiale. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. La tipologia e la percentuale di materia recuperata o riciclata vanno dimostrate, da parte del progettista, tramite:

-una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD)

-una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa

– una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato

Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel paragrafo 2.4.2 di cui di seguito si riporta una sintesi rimandando alla lettura dell’intero documento:

2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell’opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.

2.4.2.3 Laterizi

I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.

I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

 

2.4.2.7 Murature in pietrame e miste

Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il progettista deve prescrivere l’uso di solo materiale di recupero (pietrame e blocchetti).

Al paragrafo 2.5 inoltre sono riportate le Specifiche Tecniche del Cantiere:

2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali

Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell’edificio deve prevedere che:

  1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio
  2.  il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:

individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;

una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;

una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

2.5.5 Scavi e rinterri

Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere).
Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato.

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