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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

AUA Autorizzazione Unica Ambientale: Linee guida regionali

Con DGR n. 1775 del 3 ottobre 2013, la Regione Veneto, ha ritenuto utile fornire alcune indicazioni per accompagnare il processo di attuazione del regolamento introdotto con il DPR del 13 marzo 2013, n. 59 sull’Autorizzazione Unica Ambientale.

E’ utile ricordare che il regolamento prevede l’accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, ovvero l’A.U.A., della durata di 15 anni, dei seguenti titoli abilitativi:

  • autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La DGR n. 1775 del 3 ottobre 2013, fornisce alcune indicazioni per l’attuazione del regolamento in argomento, fermo restando che le medesime restano valide sino a eventuali nuove disposizioni in materia.

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