Nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6/7/2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 104-2017 del 16 giugno 2017 con il quale Il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove norme sulla “Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA)”.
Il decreto attua la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Il provvedimento inserisce una nuova definizione di “impatti ambientali”, secondo quanto indicato nelle prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio.
La nuova norma modifica l’attuale disciplina della VIA allo scopo di rendere più efficenti e rapide le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.
Il decreto introduce, sia per i progetti di competenza statale sia per i progetti di competenza regionale, la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”. Con l’introduzione del nuovo articolo 27-bis infatti, il Proponente può presentare un’istanza ai sensi dell’art. 23 comma 1 allegando la documentazione e gli elaborati previsti dalle normative di settore, consentendo così la completezza dell’istruttoria e il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all’esercizio del progetto. Il provvedimento unico coordina e sostituisce quindi tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali.
Il provvedimento di VIA, come riportato all’art. 25 comma 5, ha efficacia temporale definita dal provvedimento stesso (comunque non inferiore a 5 anni) tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari. Nel caso, trascorsi i termini temporali previsti dal provvedimento, il progetto non sia stato realizzato; il procedimento di VIA deve essere reiterato. In questo caso però la normativa al medesimo articolo e comma prevede la possibilità da parte dell’autorità competente di concedere una specifica proroga su istanza del proponente.
Inoltre, è prevista la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza
Per quanto riguarda gli elaborati progettuali, il decreto consente di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio, dei contenuti e degli elaborati progettuali (Art. 21).
E’ prevista l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via,di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea (Art. 19).
Nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, sarà possibile richiedere all’autorità competente un “pre-screening”, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare.
E’ prevista la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa; in quanto alla presentazione di qualsiasi istanza l’autorità competente provvede alla pubblicazione sul prioprio sito web e alla comunicazione per via telematica dell’avventuta pubblicazione a tutte le Amministrazioni e/o Enti territoriali potenzialmente interessati.
Le disposizioni transitorie prevedono che la nuova normativa si applichi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità e ai procedimenti di VIA avviati a partire dalla data del 16 maggio 2017(data di entrata in vigore della direttiva europra 2014/52/UE per gli stati membri).
In virtù delle semplificazioni introdotte, al comma 2 è consentito al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti, integrando la documentazione qualora risultino già esaurite le attività istruttorie oppure ritirando l’istanza presentandone una nuova secondo la nuova normativa sia ai sensi dell’art. 19 o 23 come modificati dal nuovo decreto o ai sensi dell’art. 27-bis commi 4,5,6 relativi al provvedimento unico ambientale.