Il 1 ottobre 2017 è entrata in vigore la nuova Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1400 del 19 settembre 2017 recante “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.m.ii. Approvazione della nuova guida metodologica per la valutazione di incidenza.
La delibera sostituirà l’attuale disciplina normata dalla DGR 2299/2014 che viene contestualmente revocata.
Sulla base dell’esperienza istruttoria acquisita in questi anni in cui è stata in vigore la DGR 2299 che recava la seconda guida metodologica per la valutazione di incidenza; la Giunta Regionale ha ritenuto ha ravvisato la necessità di innovare i contenuti della norma al fine di semplificare la redazione degli studi, snellire le procedure di verifica e contenere l’impiego di risorse umane ed economiche.
“Ricordiamo che la procedura di valutazione di incidenza, prevista dall’articolo 5 del Dpr 357/1997, ha l’obiettivo di individuare e valutare le possibili incidenze negative di un piano, un progetto o un intervento sui siti di rete Natura 2000 (zone Siz, Zsc, zps), tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito”.
Tra le novità più importanti si segnala l’ampliamento dell’elenco dei casi in cui la valutazione di incidenza può essere considerata non necessaria in presenza di peculiari caratteristiche o del soddisfacimento di determinati presupposti. I casi elencati nel nuovo Allegato A passano da 8 a 23 come riportato al punto 2.2 del medesimo allegato.
L’allegato A alla Dgr n. 1400/2017 contiene la nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza“, mentre i restanti allegati (B, C, D, E, F, G) sono stati trasfusi integralmente dai corrispondenti allegati della Dgr n. 2299/2014.
Per i piani e/o progetti si dovrà quindi procedere ad uno screening preliminare che consiste nelle seguenti quattro fasi:
– Verifica dell’esclusione del piano/progetto dallo studio di incidenza in quanto rientrante nell’elenco di cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato A;
– Descrizione del progetto, piano, intervento ed individuazione e misura degli effetti;
– Valutazione della significatività degli effetti;
– Sintesi delle informazioni e degli esiti secondo lo schema presente nell’Allegato
La procedura per la Valutazione di Incidenza ha inizio su istanza del proponente e si conclude con un atto di valutazione che assume efficacia vincolante per l’autorità competente ai fini dell’approvazione del progetto, costituendone parte integrante.
L’autorità competente per la Valutazione di Incidenza effettua la valutazione entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, può chiedere una sola volta integrazione e una sola volta sospendere i termini per l’acquisizione di informazioni per un periodo non superiore a 30 giorni.
Il termine di effettuazione della valutazione è comunque ricompreso nei termini previsti per le procedure di VAS, VIA e assoggettabilità; lo studio di Vinca dovrà inoltre tenere conto necessariamente di eventuali modifiche o adeguamenti progettuali emersi durente i relativi iter istruttori.
In caso di esito positivo, anche con prescrizioni, il provvedimento avrà validità pari all’autorizzazione del piano/progetto.
Nel caso intervengano modifiche sostanziali che aumentino gli effetti anche ad uno solo dei fattori di cui all’Allegato B, decadrà il precedente provvedimento che contiene gli esiti della valutazione.