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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

TERRE E ROCCE DA SCAVO DECRETO LEGISLATIVO N. 120 DEL 13 giugno 2017

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto ed entrerà in vigore il prossimo 22 agosto, il Decreto n. 120/2017 recante il regolamento che disciplina la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164.

Il provvedimento riunisce in un unico testo le regole sul riutilizzo delle terre come sottoprodotti applicabili a tutti i cantieri, piccoli e grandi; per questi ultimi sostituendo il Dm 161/2012. Inoltre disciplina l’utilizzo nel sito di produzione delle terre escluse dal campo di applicazione del D-Lgs. 152/2006 e la gestione delle terre prodotte all’interno dei siti oggetto di bonifica.

Lo schema di regolamento prevede in estrema sintesi:

Procedura di qualificazione come sottoprodotti:  Viene introdotta una procedura più veloce per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di  grandi dimensioni soddisfano i  requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come  sottoprodotti.  Tale  procedura,in coerenza alle previsioni della Direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l’utilizzo  delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del Piano di Utilizzo da parte  dell’Autorità  competente, ma  prevede  che  il  proponente,  decorsi  90  giorni  dalla  presentazione  del  piano  di  utilizzo all’Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del Piano di  Utilizzo.  In  caso  di  amianto,  ogni  tipologia  di  cantiere  può  impiegare  terre  e  rocce  come  sottoprodotti  usando  il  parametro previsto dal D.Lgs n. 152/2006 per le bonifiche (1.000 mg/kg)

Deposito intermedio:  Viene introdotta  una  disciplina  più  chiara e  dettagliata  del  deposito intermedio  delle  terre e  rocce  da  scavo  qualificate  sottoprodotti.  In  particolare,  in  aggiunta  a  requisiti  analoghi  a  quelli  già  previsti  dalla  disciplina  vigente,  ovvero  il  D.M.  161/20127 ,  è  stabilito  che  il  sito  in  cui  può  avvenire  il  deposito  intermedio  deve  rientrare  nella medesima  classe  di  destinazione  d’uso  urbanistica  del  sito  di  produzione,  onde evitare  che il  deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo per un trasferimento di agenti contaminanti. Come  già accade, il deposito intermedio non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo, decorso  tale  periodo,  viene  meno  la  qualifica  quale  sottoprodotto,  con  conseguente  obbligo  di  piena  applicazione  delle disposizioni sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Comunicazione preventiva trasporto:  Si prevede l’eliminazione  dell’obbligo  di comunicazione preventiva all’Autorità competente di ogni  trasporto  avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni  (obbligo attualmente previsto nella prima parte dell’Allegato VI al D.M. 161/2012)

Dichiarazione avvenuto utilizzo: l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo come da piano di utilizzo (per i grandi cantieri) o come da dichiarazione di cui all’art. 21 per i piccoli cantieri va attestato all’Autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo. Tale dichiarazione va resa entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione altrimenti vi sarà con effetto immediato la cessazione della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Il deposito intermedio temporaneo non costituisce utilizzo.

Proroga: per i grandi cantieri il piano di utilizzo potrà essere prorogato per due anni con comunicazione al Comune e all’ARPA competente. Per i piccoli cantieri la proroga, unica, può essere di 6 mesi.

Modifiche al Piano di utilizzo:  Viene introdotta una procedura più celere per apportare “modifiche sostanziali” al Piano di Utilizzo delle terre  e  rocce  da  scavo  qualificate  sottoprodotto  e  generate  nei  cantieri  di  grandi  dimensioni.  Tale  procedura  si sostanzia nella trasmissione all’Autorità competente del  Piano  modificato,  corredato  di  idonea  documentazione  a  supporto  delle  modifiche  introdotte.  L’Autorità  competente verifica d’ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata  e,  entro 30  giorni  dalla  presentazione  del  piano  di  utilizzo  aggiornato,  può  chiedere  in  un’unica  soluzione  integrazioni della documentazione. Decorso  tale  termine la documentazione si intende comunque completa.  Decorsi  60  giorni  dalla  trasmissione  del  piano  di  utilizzo  aggiornato,  senza  che  sia  intervenuta  richiesta  di  integrazione documentale da parte dell’Autorità competente, è possibile procedere in conformità al piano di  utilizzo  aggiornato.  Nel caso di una modifica  riguardante il quantitativo che non sia regolarmente comunicata, consente di qualificare sottoprodotti almeno  il  quantitativo  delle  terre  e  rocce  gestite  in  conformità  al  Piano;  la  norma  prevede  infatti  che  solo  per  le  quantità eccedenti scatterà l’obbligo di gestirle come rifiuti. La comunicazione all’Autorità competente relativa alle modifiche sostanziali è prevista anche per i piccoli cantieri e i grandi cantieri per opere non sottoposte a VIA o AIA.

Per i piccoli cantieri si riprende quanto previsto all’art. 41 bis del D.L. 69/2013 sull’uso come sottoprodotto di terre e rocce in quantità non superiore a 6000 mc, destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimento o altri usi sul suolo. Il produttore dovrà dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti per bonifiche in base alla destinazione urbanistica del sito di produzione. La comunicazione di inizio lavori va effettuata per via telematica 15 giorni prima.

Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 22 agosto ma, secondo quanto previsto all’art. 27 disposizioni intertemporali transitorie e finali, i piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente.

Al seguente link potrete scaricare il decreto: D.Lgs. n. 120/2017

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