E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto ed entrerà in vigore il prossimo 22 agosto, il Decreto n. 120/2017 recante il regolamento che disciplina la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164.
Il provvedimento riunisce in un unico testo le regole sul riutilizzo delle terre come sottoprodotti applicabili a tutti i cantieri, piccoli e grandi; per questi ultimi sostituendo il Dm 161/2012. Inoltre disciplina l’utilizzo nel sito di produzione delle terre escluse dal campo di applicazione del D-Lgs. 152/2006 e la gestione delle terre prodotte all’interno dei siti oggetto di bonifica.
Lo schema di regolamento prevede in estrema sintesi:
Procedura di qualificazione co
Deposito intermedio: Viene introdotta una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. In particolare, in aggiunta a requisiti analoghi a quelli già previsti dalla disciplina vigente, ovvero il D.M. 161/20127 , è stabilito che il sito in cui può avvenire il deposito intermedio deve rientrare nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, onde evitare che il deposito intermedio possa esse
Comunicazione preventiva trasp
Dichiarazione avvenuto utilizzo: l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo come da piano di utilizzo (per i grandi cantieri) o come da dichiarazione di cui all’art. 21 per i piccoli cantieri va attestato all’Autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo. Tale dichiarazione va resa entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione altrimenti vi sarà con effetto immediato la cessazione della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Il deposito intermedio temporaneo non costituisce utilizzo.
Proroga: per i grandi cantieri il piano di utilizzo potrà essere prorogato per due anni con comunicazione al Comune e all’ARPA competente. Per i piccoli cantieri la proroga, unica, può essere di 6 mesi.
Modifiche al Piano di utilizzo
Per i piccoli cantieri si riprende quanto previsto all’art. 41 bis del D.L. 69/2013 sull’uso come sottoprodotto di terre e rocce in quantità non superiore a 6000 mc, destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimento o altri usi sul suolo. Il produttore dovrà dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti per bonifiche in base alla destinazione urbanistica del sito di produzione. La comunicazione di inizio lavori va effettuata per via telematica 15 giorni prima.
Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 22 agosto ma, secondo quanto previsto all’art. 27 disposizioni intertemporali transitorie e finali, i piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente.
Al seguente link potrete scaricare il decreto: D.Lgs. n. 120/2017