È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 –Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
L’art. 11 del D.L. ha sostituito i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del D.Lgs n. 152/2006 restringendo il campo di applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai soli rifiuti pericolosi.
Questi i nuovi commi 1, 2 e 3 dell’art. 188-ter del D.Lgs 152/2006:
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell’ambito degli Enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/Ce, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis.
A partire dal 1° ottobre 2013 il sistema diventerà obbligatorio per:
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi l’obbligo di utilizzo è previsto a partire dal 3 marzo 2014.