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RIFIUTI: Fresato d’asfalto – Il Consiglio di Stato lo definisce un Sottoprodotto

Il bitume d’asfalto rimosso dal manto stradale con la certezza di essere riutilizzato, senza necessità di essere sottoposto a trasformazione e “senza particolari operazioni di stoccaggio”, deve essere considerato sottoprodotto (e non rifiuto).
Questo riporta la Sentenza del CONSIGLIO DI STATO – Sez. 4^ – 6 agosto 2013, n. 4151

RIFIUTI – Fresato d’asfalto – Nozione di sottoprodotto ex art. 184 bis d.lgs. n. 152/2006.
Pur essendo il fresato d’asfalto generalmente classificato come rifiuto in quanto come tale disciplinato dal DM 5.2.1998 e contemplato dal Codice Europeo dei Rifiuti, nondimeno può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto, quando venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato nello stesso ciclo di produzione senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito. Data, infatti, la novità della classificazione del sottoprodotto (ex art. 184 bis d.lgs. n. 152/2006, aggiunto dal c. 1 dell’art. 12 d.lgs. n. 205/2010), va considerata non vincolante la classificazione recata dal codice CER anteriore alla definizione dei sottoprodotti alla stregua dei criteri sostanziali dell’art. 184 bis (cfr. Cons. St. Sez. IV, 28.2.2013, n. 1230, con riferimento alla pollina)

Vedi qui la sentenza per esteso.

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