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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

PTRC: art. 38 – Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni SFMR. Esplicate le aree su elaborato cartografico.

Con DGR n. 1721 del 3 ottobre 2013, la Regione Veneto ha preso atto del parere della Valutazione Tecnica Regionale n. 44 del 18/09/2013 sull’ambito di applicazione dell’articolo 38 delle norme tecniche al “Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) – variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica”. Tale ambito di applicazione è esplicitato nell’elaborato grafico allegato al parere del Comitato previsto dall’art. 27 della Legge regionale n. 11/2004 che indica i comuni interessati.
L’art. 38 del Norme Tecniche del PTRC –variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica, stabilisce:
1. Le aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade, di cui alla tav. 04, e alle stazioni SFMR, per un raggio di 2 Km dalla barriera stradale, sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale.
2. Nell’ottica di una riorganizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale e insediativo, tendente a un miglioramento generale del sistema stesso, lo sviluppo territoriale delle aree di cui al
comma 1, non interessate da tessuti urbani consolidati, è subordinato a un riordino degli insediamenti e attività presenti, anche nei territori esterni, relazionati alle aree stesse, che preveda una loro rilocalizzazione e concentrazione, ovvero a un riordino delle zone agricole volto a eliminare eventuali opere incongrue ed elementi di degrado, anche mediante il ricorso a strumenti di compensazione. Dette aree sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali.
3. Per quanto concerne la pianificazione di contesti interessati da tessuti urbani consolidati, gli enti territorialmente competenti, in sede di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, devono tener conto della rilevanza strategica delle aree di cui al comma 1.
4. Fino all’adeguamento di cui al comma 3, le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuate solo previo accordo con la Regione tenendo conto della rilevanza strategica ai
fini della mobilità regionale delle aree di cui al comma 1.

In allegato alla DGR sono riportati la scheda di valutazione, il parere della Commissione VTR e la cartografia con l’individuazione delle aree oggetto delle norme di cui all’art. 38 e del regime di salvaguardia del PTRC.

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