PROCEDURA DI VIA PER RINNOVI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI (VIA POSTUMA)
Ai sensi dell’articolo 13 della nuova legge regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 4_2016) è stata prevista la procedura di VIA anche per il rinnovo di autorizzazioni o concessioni per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme in materia di VIA. Ciò anche nel caso in cui il rinnovo non comporti alcuna modifica all’attività, al fine di individuare “eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente”.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. m), la Giunta Regionale con la DGR n. 1020 del 29.06.2016, ha definito le modalità di espletamento della procedura di VIA (Screening di VIA o VIA) da adottare nel caso di rinnovi di autorizzazione o concessione ai sensi dell’art. 13 della citata L.R. n. 4/2016 relative ad attività che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
La procedura non si applica:
Le disposizioni di cui all’art. 13, trovano applicazione per tutte le istanze di rinnovo, anche presentate antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 4/2016, non ancora concluse.
L’Autorità competente allo svolgimento della procedura è la medesima Autorità individuata nell’allegato A della L.R. n. 4/20116 per lo svolgimento della procedura di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. a seconda della tipologia di attività interessata. Per i procedimenti avviati prima del 22 febbraio 2016 l’autorità competente è l’amministrazione alla quale è stata presentata la domanda secondo le previsioni della legge regionale previgente in materia.
Per i rinnovi di autorizzazioni o concessioni senza nuove opere si applicano le procedure previste dalla Delibera in oggetto.
Per i rinnovi con nuove opere o modifiche progettuali, si applicano direttamente le procedure di screening di VIA o di VIA previste dalla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e dalla L.R. 4/2016.
Le spese istruttorie per i procedimenti di rinnovo ai sensi dell’Art. 13 della L.R. 4/2016 sono state così determinate:
SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIMENTI DI VIA
Con Delibera n.1021 del 29 giugno 2016, (BUR n.69 del 19 luglio 2016,) la Giunta regionale ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe che i proponenti devono versare alla Regione per le spese relative allo svolgimento delle istruttorie per i procedimenti di competenza regionale e le modalità di versamento.
Il provvedimento regionale stabilisce che gli oneri istruttori vengono determinati:
Nell’Allegato A alla Delibera sono specificati i Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie.
Nell’Allegato B sono riportate le modalità di versamento e le modalità di definizione del valore delle opere.
SPESE ISTRUTTORIE PER LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Per tutte le istanze di Screening di VIA l’onere istruttorio posto in capo al proponente è pari allo 0.25 per mille del valore delle opere da realizzare con un minimo di Euro 2.000,00.
Per tutte le istanze di VIA l’onere è pari allo 0,5 per mille del valore delle opere con un minimo di Euro 5.000,00.
Per il calcolo del valore complessivo delle opere relativamente alle attività estrattive, ci si deve riferire al complessivo delle spese necessarie per la coltivazione del giacimento che comprendono:
Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A.
Di seguito si riportano i testi dei provvedimenti citati