Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 52/1 del 21 febbraio 2014 è stata pubblicato il Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione.
La dichiarazione di prestazione è obbligatoria per i fabbricanti di prodotti da costruzione (in base all’art. 4, par. 1 del Regolamento (UE) n. 305/2011) quando viene immesso sul mercato un prodotto da costruzione che rientri nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una Valutazione Tecnica europea rilasciata per tale il prodotto.
Con il nuovo regolamento n. 157/2014, gli operatori economici possono rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, purché rispettino tutte le seguenti garanzie:
Ai fini di una corretta attribuzione di ogni dichiarazione al relativo prodotto, i fabbricanti devono collegare ogni singolo prodotto, o lotto dello stesso prodotto, da essi commercializzato a una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, che va indicato nella dichiarazione di prestazione ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011.
Occorre precisare che il nuovo regolamento è entrato in vigore il 26 febbraio scorso e sarà direttamente applicabile in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea senza bisogno di nessuna norma di recepimento.