PUBBLICATE le Prime disposizioni in materia di PRAC
Con la pubblicazione sul BUR n. 127 del 30.12.2016 della Legge Regionale n. 30 del 30.12.2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, sono entrate in vigore, in pari data, le prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava, contenute nell’art. 95 (ex art. 61) della Legge.
Dal 30.12.2016 è quindi vietata l’apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia, mentre gli ampliamenti sono consentiti solo nei termini e alle condizioni indicate nel provvedimento. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati al 30.12.2016
In sintesi l’Art. 95 prevede:
- lo stoccaggio e lavorazione in cava di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche con almeno 500.000 mc di materiale di risulta. I termini stabiliti per la coltivazione della cava vengono di conseguenza adeguati;
- il divieto di apertura di nuove cave per un periodo di 9 anni, fatti salvi i procedimenti già avviati al 30.12.2016;
- la possibilità di ampliamenti fino a 500.000 mc concessi ad aziende con meno di 500.000 mc di riserve complessive. L’ampliamento non può essere superiore al 50% del volume della cava autorizzata;
- La cava in ampliamento deve essere ricomposta per almeno il 50% della superficie, al netto dell’area degli impianti;
- I tetti, le limitazioni e le deroghe non si applicano agli ampliamenti i cui procedimenti sono già stati avviati alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero al 30.12.2016.
- I volumi autorizzabili ai sensi del presente articolo sono in totale 8.5 milioni, di cui 4.5 a Verona e 4 a Vicenza. Tali previsioni sono novennali e soggette a revisione ogni 3 anni o al bisogno.
- la profondità dell’area in ampliamento deve essere analoga alla profondità della cava autorizzata, e comunque mai sotto falda.
- Nel caso di cave contigue può essere presentato un unico progetto di congiunto che preveda la ripartizione dei volumi assegnati alle singole ditte.
- Per i progetti di ampliamento presentati ai sensi di questo provvedimento si applica il 3% mobile (non più quello fisso), non si applica il parere vincolante della CTPAC e si va in deroga all’allegato 2 della L.R. 44/82 (limite ampliamenti al 30%)
- Sono derogabili le distanze dalle ZTO diverse dalla E
- Tutti i progetti presentati ai sensi di questo provvedimento sono sottoposti alla procedura di VIA.
- I titolari di cava devono versare alla Regione il 20% dell’importo versato ai Comuni ai sensi della L.R. 44/82 (+20%)
Sono qui scaricabili: