Nel BUR n 17 del 20/02/2018 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 7 febbraio 2018. La delibera riporta gli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti a supporto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali DGRV n. 30 del 293.04.2015; in particolare dell’art. 17. E si rivolge ai soggetti operanti nel settore della gestione dei rifiuti che effettuano operazioni di miscelazione dei rifiuti stessi.
La finalità del provvedimento è di regolamentare e gestire le operazioni di miscelazione dei rifiuti in modo che vi sia omogeneità di comportamento per tutti i soggetti coinvolti nel rispetto della normativa e della tutela ambientale.
La DGR si applica ad attività di miscelazione al di fuori di un’attività di recupero completa che le preveda (es. recupero di materia + miscelazione) e va autorizzata come operazioni di trattamento di rifiuti. Infatti nell’Allegato A alla Delibera in oggetto, viene innanzitutto specificato che sono oggetto del provvedimento i casi di “miscelazione fuori sito” cioè eseguita in installazione diversa dall’impianto di trattamento finale, per gli impianti e le installazioni oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 e 29 sexies. La miscelazione fuori sito richiede quindi una specifica autorizzazione la cui richiesta è valutata in fase istruttoria secondo i criteri e indirizzi riportati nell’Allegato alla Delibera; privilegiando il recupero sullo smaltimento.
L’operazione di miscelazione deve essere preceduta dalla Caratterizzazione del rifiuto (Omologa) da parte del Gestore nella figura del Tecnico responsabile individuato dalla ditta, il quale deciderà se il rifiuto può essere trattato nell’impianto e con quali modalità. L’omologa avrà una frequenza dipendente dal ciclo produttivo che generale il rifiuto.
All’art. 4 dell’allegato vengono elencati i principi generali relativi alle operazioni di miscelazione dei rifiuti secondo il principio dell’ottimizzazione dei trasporti presso i successivi impianti dei siti di destino. Oltre alla preventiva caratterizzazione a carico del Gestore dell’impianto, la miscelazione deve avvenire tra rifiuti compatibili tra loro e reciprocamente inerti, è vietata la riduzione dei contaminanti o la loro diluizione ed effettuata in funzione del successivo trattamento/destino. Per l’elenco completo si rimanda al testo del provvedimento allegato al presente articolo.
La miscelazione tra rifiuti e sostanze/materiali deve essere specificatamente autorizzata e al paragrafo 4.2 sono riportati i contenuti, forniti dal Proponente, che le istanze di autorizzazione all’esercizio dell’impianto/installazione per la miscelazione devono contenere per la valutazione nell’ambito della documentazione di progetto.
Gli indirizzi tecnici si concludono con le indicazioni delle Modalità gestionali cui devono attenersi i gestori degli impianti/installazioni, elencati al paragrafo 4.3; l’elenco riporta in particolare al punto 10) che dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno originato i rifiuti.