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Nuove semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica

Il decreto-legge 83/2014, che detta misure a tutto campo in materia di beni culturali interviene nuovamente sull’articolo 146, Dlgs 42/2004, semplificando il procedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Il provvedimento prevede che l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica decorra dalla data di efficacia del titolo edilizio previsto per l’intervento e non dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Essendo infatti quest’ultima un atto autonomo e presupposto rispetto al titolo abilitativo dell’intervento, spesso intercorre un certo periodo tra i due atti; con la nuova semplificazione, tale periodo verrà scomputato dal periodo di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.
Sparisce inoltre la possibilità per l’Ente responsabile del procedimento di ricorrere alla conferenza di servizi “rapida” (15 giorni) per acquisire il parere del Soprintendente.
Se il Soprintendente non rilascia il parere nei 60 giorni dal ricevimento degli atti, L’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.
Infine, viene affidata a un futuro regolamento da emanarsi entro il 1° gennaio 2015 la possibilità di introdurre modifiche al Dpr 139/2010 che disciplina le regole semplificate di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità.

In dettaglio, all’art. 146 del Codice, vengono apportate le seguenti modifiche:

  • Il comma 4 viene integrato aggiungendo alla fine il seguente periodo: “Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato”. In questo modo l’autorizzazione paesaggistica avrà efficacia per 5 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire/di presentazione SCIA/CIL (o dopo 30 gg dalla presentazione della super DIA). Dunque, l’intervento edilizio potrà essere realizzato senza necessità di rinnovo dell’autorizzazione per un periodo quinquennale a decorrere dal rilascio/presentazione del titolo abilitativo edilizio.
  • Al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”. Quindi, in caso di mancato rilascio del parere da parte del soprintendente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, l’amministrazione competente provvederà sulla domanda di autorizzazione senza che sia necessario indire la conferenza dei servizi.

Al seguente link è possibile scaricare l’ultima versione aggiornata dell’art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Modifica art. 146 D.Lgs 42-2004 – Codice del Paesaggio

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