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Nuove norme ambientali – Legge 221/2015

Sulla GU n.13 del 18-1-2016 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

Di seguito riportiamo una sintesi degli articoli di interesse per il settore.

MATERIALI DI SCAVO E DI ESTRAZIONE

L’articolo 28 interviene sul regolamento n. 161/2012, che disciplina l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, con una modifica all’articolo 1, comma 1, lettera b), nella definizione di “materiali da scavo” il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).

L’articolo 53, sancisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive”.

GREEN ECONOMY

L’articolo 16 riduce le garanzie previste a corredo dell’offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel). Lo stesso articolo integra, inoltre, i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell’intero ciclo di vita di opere, beni e servizi, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell’azienda.

L’articolo 17 prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali richiesti nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

L’articolo 18 disciplina l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).

Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell’articolo 19, riguardante l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, assegnando all’Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP).

L’articolo 21, che prevede l’istituzione di uno Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.

L’articolo 23 contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. A tale fine, si prevede, per un verso, la stipula di accordi e contratti di programma, tra soggetti pubblici e privati, e, per l’altro, sono dettati principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l’acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.

RIFIUTI

L’articolo 46 dispone l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCIsuperiore a 13.000 kJ/Kg.

L’articolo 48 prevede l’individuazione, da parte dell’ISPRA, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando non ricorre la necessità di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica.

L’articolo 49 interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall’art. 187 del D.Lgs. 152/2006, al fine di consentirne l’effettuazione anche in assenza di autorizzazione, nonché di prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.

L’articolo 50 introduce una disciplina per l’utilizzo, nell’attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali (nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’art. 298-bis del D.Lgs. 152/2006).

BONIFICHE E DANNO AMBIENTALE

L’articolo 31 modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell’ordinamento dall’art. 2 del D.L. 208/2008 (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all’interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306-bis del D.Lgs. 152/2006).

L’articolo 56 istituisce un credito d’imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell’anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro)di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive.

DIFESA DEL SUOLO

L’articolo 51 contiene un’ articolata disciplina volta prevalentemente alla riorganizzazione dei distretti idrografici in materia di difesa del suolo. Vengono inoltre ridefiniti i distretti idrografici e differito al 31 dicembre 2016 il termine per l’approvazione regionale dei piani di tutela. Si assegna inoltre alle Autorità di bacino, in concorso con altri enti competenti, la predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico. Tra le direttive individuate per i programmi di gestione dei sedimenti, l’art. 51 dispone che l’eventuale asportazione locale di materiale litoide o altri interventi di artificializzazione del corso d’acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni da effettuare rispetto ad altre alternative di intervento. All’asportazione dal corso d’acqua è da preferire la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso.

Qui è possibile scaricare il testo della Legge: Legge 221-2015 Norme-Ambientali

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