Il nuovo regolamento sui miglioramenti fondiari pubblicato con Delibera n. 1300 del 10.09.2018 si applica agli interventi con asporto di materiale fino a 5000 mc per ettaro. Al di sopra di tale limite agli interventi di miglioramento fondiario si applica la disciplina delle cave (Legge regionale 13/2018 e PRAC).
Norma di riferimento per la gestione dei materiali di risulta: DPR 120/2017 su terre e rocce da scavo. (analisi ambientale, piano di utilizzo, ecc.)
Presentazione istanze: Sportello Unico AVEPA (SUA) – ARPAV per DPR 120/2017.
Autorizzazione: Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca.
Vigilanza: Comuni che possono avvalersi di Arpav.
Oneri aggiuntivi per le ditte rispetto alla disciplina previgente: Pagamento contributi al Comune (e ai comuni limitrofi per un massimo del 30%) come per le attività di cava. L’importo dei contributi è stabilito dalla Giunta ed è soggetto ad aggiornamento ogni 5 anni. Oggi l’importo è pari a 62 centesimi di euro.
Limiti: divieto di intervenire sulla falda freatica. Il limite di 5000 mc per ettaro riguarda il volume di materiale asportato dal fondo e utilizzato industrialmente, non il volume di materiale scavato e riutilizzato per riporti all’interno del fondo. La profondità massima di scavo non può superare i 150 cm (di norma 100; se in presenza di gravi motivi idraulici o in zone acclivi si può arrivare a 150 cm). In caso di intervento per motivi idrici, a fine intervento il fondo dovrà collocarsi tra i 110 e i 150 cm dalla falda (quindi serve studio freatimetrico). Gli interventi devono collocarsi esclusivamente in ZTO E agricole (dicitura vecchia….).
Prescrizioni: va dimostrato e comprovato l’effettivo miglioramento fondiario legato agli aspetti idrici e agronomici. L’intervento previsto dovrà risultare economicamente conveniente senza tenere conto della redditività derivante dalla vendita del materiale di risulta (giudizio di convenienza economica da relazione agronomica – dimostrazione contabile dell’aumento del reddito fondiario).
Sanzioni: l’asporto di volumi oltre il limite dell’autorizzazione comporta la decadenza dell’autorizzazione e il pagamento della sanzione prevista per gli scavi abusivi, ovvero pari a 6 volte il valore del materiale rilevabile dai listini della Camera di Commercio.
Il testo specifica che la documentazione prevista dal regolamento deve accompagnare le istanze presentate successivamente alla sua entrata in vigore, ma non chiarisce se le nuove disposizioni introdotte anche dalla legge regionale 13 (contributi, sanzioni, ecc.) si applicano anche ai lavori in corso e ai procedimenti già avviati.
Valentina Gonzato
In allegato la DGR n. 1300 comprensiva di Allegato