Con sentenza n. 692 del 2015, il TAR Veneto si esprime sulle modalità di computo della superficie minima di cava, per l’applicazione dell’art. 44, comma 1, lettera f) della L.R. 44/82, che recita: “nelle zone pianeggianti l’area minima di cava non può essere inferiore a mq 50.000 per la produzione di sabbia e ghiaia e a mq 10.000 per la produzione di argilla per laterizi”.
Il TAR Veneto fa una distinzione tra il computo delle superfici di cava ai fini dell’assoggettamento alla V.I.A. e il computo delle superfici di cava per il dimensionamento minimo ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. f).
Ai fini dell’assoggettamento alla VIA, infatti, si fa riferimento alla cosiddetta “area interessata alla cava”, mentre ai fini del dimensionamento ai sensi dell’Art. 44, c.1, lett. f) si fa riferimento alla cosiddetta “area minima di cava”.
L’interpretazione del TAR Veneto sulle due modalità di computo, in sintesi è la seguente:
AREA INTERESSATA DALLA CAVA: ai fini della sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale o ai fini del calcolo della superficie massima di territorio comunale che può essere sottratta all’uso agricolo, va calcolata non solo dall’area strettamente destinata all’escavazione, ma l’intera area funzionale all’attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistica.
AREA MINIMA DI CAVA: ai fini del citato art. 44, c.1, lett. f), che ha lo scopo di evitare il proliferare di numerose cave di piccole dimensioni, va calcolata la sola superficie di scavo, “dato che altrimenti sarebbe sufficiente la presentazione di progetti che sovrastimano artatamente le aree accessorie estranee allo scavo, per ottenere il rispetto formale della norma sulla superficie minima che verrebbe però privata di ogni effetto utile, dato che in tal modo potrebbe essere consentita l’apertura di molte cave di piccole dimensioni.”