info@albocavatori.it
+39 0444 1620630
Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

GIURISPRUDENZA – RIFIUTI – Calcestruzzo da lavaggio betoniere

Con sentenza del 6 agosto 2015 (Ud 28 lug. 2015) la Corte di Cassazione Penale, stabilisce che costituisce attività di recupero rifiuti il trattamento di materiale proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo alla clientela e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe, che ha natura di rifiuto e non di sottoprodotto.
Uno dei motivi della decisione della Cassazione sta nel fatto che tali residui derivano dalla pulizia dei mezzi di trasporto di ritorno dalla consegna del prodotto. L’essere generati da un’attività successiva alla vendita e quindi al di fuori del ciclo di produzione, fa cadere il primo dei requisiti indicati dall’art. 184-bis del D.Lgs 152/06 per la qualificazione di una sostanza come “sottoprodotto” e cioè “la sostanza o l’oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione” .

Pertanto le operazioni effettuate su questi rifiuti (messa in riserva, vagliatura, separazione, ecc.) devono ritenersi correttamente qualificate come attività di recupero che necessitano di titolo abilitante.

Qui è possibile scaricare la sentenza: Cassazione – rifiuti- calcestruzzo da forniture

Lascia un commento