E’ stata reintrodotta la validità quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica.
Con la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato vanificato il lavoro fatto con il Decreto del Fare reintroducendo la validità quinquennale per l’autorizzazione paesaggistica (Art. 3-quater, comma 1, del D.L. 91/2013).
Con la legge di conversione del Decreto del Fare in data 9 agosto 2013, con l’aggiunta dell’ultimo periodo al comma 4 dell’art. 146 del D.Lgs 146/2004 si era stabilito che:
“Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio (di validità dell’autorizzazione paesaggistica), l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi”
Ora, in data 3 ottobre 2013, a nemmeno due mesi dalla precedente disposizione, con l’approvazione definitiva alla Camera della legge di conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Decreto Cultura), si è di fatto vanificato il lavoro di semplificazione portato avanti su impulso delle Regioni.
Ecco come è stato sostituito l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004:
“I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione (paesaggistica) possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo”
Con il comma 2, del medesimo articolo 3-quater, si è poi aggiunto un ulteriore periodo all’art. 146, che recita:
“È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”
La nuova disposizione entrerà in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.