info@albocavatori.it
+39 0444 1620630
Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

Decreto del Fare – alcune novità introdotte: materiali di scavo – validità autorizzazione paesaggistica – proroga adempimenti antincendio

E’ stata pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 la legge 9 agosto 2013 n. 98 di Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 “Decreto del Fare”.

Nel testo del Decreto convertito definitivamente in legge, sono state confermate le novità sulle terre da scavo (Art. 41-bis) e sulla validità dell’autorizzazione paesaggistica (Art. 39 comma 1).

E’ stato inoltre prorogato il termine per gli adempimenti connessi al D.M. 151/2011 in materia di antincendio (Art. 38) per alcune tipologie di impianti (compresi i diesel tank già esistenti alla data del 7 ottobre 2011).

TERRE DA SCAVO:

Si conferma l’applicabilità del D.M. 161/2012 ai soli interventi soggetti a V.I.A. o ad A.I.A. (Art. 41 comma 2 del provvedimento).

L’art. 41-bis “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”, chiarisce criteri e modalità secondo i quali le terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri (fino a 6000 mc) possono essere gestiti come sottoprodotti.

Stessi criteri e modalità operative sono applicabili anche a tutti gli altri interventi (senza limiti di volume) non soggetti a VIA o AIA (Art. 41-bis, comma 5).

Per essere gestite come sottoprodotti il proponente o produttore deve dimostrare:

a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d)    che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Il rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere attestato dal proponente o produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all’ARPA ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando:

  • le quantità destinate all’utilizzo
  • il sito di deposito
  • i tempi previsti per l’utilizzo che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

Eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni attestate, devono essere comunicate entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione.

Il produttore dovrà inoltre comunicare che i materiali di scavo sono stati  completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

L’utilizzo delle terre da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. Il trasporto dei materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del D.Lgs 286/2005.

Prossimamente pubblicheremo un articolo di approfondimento sul tema.

DURATA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:

Il Decreto del Fare conferma (Articolo 39) che “Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio (di validità dell’autorizzazione paesaggistica), l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi” (periodo aggiunto al comma 4 dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004).

DIESEL TANK – PROROGA ADEMPIMENTI ANTINCENDIO DI CUI AL DPR 151/2011:

L’articolo 38 del Decreto del Fare ha stabilito che gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del DPR 151/2011(tra cui i distributori/depositi di carburante e diesel tank a servizio di cave, cantieri e aziende agricole), esistenti alla data del 7 ottobre 2011, dovranno adeguarsi alla nuova disciplina antincendio entro il 7 ottobre 2014 anziché entro il 7 ottobre 2013, prorogando quindi di 1 anno la scadenza prevista.

Lascia un commento

I nostri partner