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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

ADEMPIMENTI AMBIENTALI PER IMPRESE AUTORIZZATE CON AIA O AUA: indicazioni della Regione Veneto per il periodo di emergenza da Covid-19

Con nota n.1417481 del 1° aprile 2020 del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto sono stati forniti i “Primi indirizzi operativi” per le attività di monitoraggio e controllo e più in generale per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli impianti sottoposti ad autorizzazioni ambientali (AIA ed AUA) a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il documento è rivolto alle imprese titolari delle autorizzazioni ambientali, alle Province del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, ai Comuni del Veneto, all’ARPAV ed ai Prefetti e riguarda:

1) impianti per i quali è consentita la prosecuzione dell’attività ai sensi del D.P.C.M del 22 marzo 2020, come modificato    dal DM del MISE 25 marzo 2020;

2) impianti la cui attività è stata temporaneamente sospesa ai sensi del medesimo D.P.C.M. 22 marzo 2020.

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1) Impianti soggetti a AUA o AIA che PROSEGUONO la produzione in questo periodo di emergenza

Per gli impianti per i quali è consentita la prosecuzione dell’attività e che restano in esercizio, la Regione Veneto prevede che in linea di principio dovrebbe essere assicurata anche la continuazione di tutti monitoraggi e il controllo degli stessi.

La nota della Regione distingue tra:

  1. i controlli che necessariamente devono essere espletati al fine di gestire correttamente l’impianto (ad es. analisi sui rifiuti in ingresso o in uscita per gli impianti di gestione rifiuti, monitoraggi di processo); questi non possono essere sospesi anche in questo periodo di emergenza;
  2. i controlli periodici sulle matrici ambientali finalizzati alla conferma del buon andamento delle attività e dei processi (ad es. controllo su qualità dell’aria, delle acque sotterranee, degli scarichi o alle emissioni in atmosfera, ecc); questi possono essere temporaneamente sospesi solo se ricorrono tutti i seguenti presupposti:
  3. i controlli non sono necessari per la gestione dei processi di lavorazione e/o dei rifiuti/materiali oggetto dei processi;
  4. i controlli non possono essere espletati da personale alle dipendenze del gestore dell’impianto in questione;
  5. i controlli non possono essere espletati nemmeno da personale esterno per motivate difficoltà legate all’emergenza in atto che, a titolo esemplificativo, possono essere riconducibili a: impossibilità di garantire la salute del personale allo scopo dedicato, riduzione dell’organico, limitata possibilità di spostamento all’interno del territorio.

Qualora si verificassero queste tre condizioni il gestore è tenuto ad informare tempestivamente l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione (Regione, Provincia o Città Metropolitana) e gli Enti di controllo (ARPAV) in merito alla mancata effettuazione delle specifiche attività di controllo, dando conto della motivazione dell’impossibilità ad eseguirle.

Nel caso di sospensione di questi controlli, il Gestore è comunque tenuto:

  • a garantire le ordinarie condizioni di esercizio degli impianti, senza potere apportare alcuna modifica ai cicli di lavorazione/produzione;
  • a provvedere alla ordinaria manutenzione ed al regolare funzionamento di tutte le attrezzature dei presidi ambientali e di sicurezza dell’impianto, nonché al corretto funzionamento dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, ove presenti;
  • ad annotare tutte le anomalie riscontrate nel funzionamento dell’impianto, con particolare riferimento ai sistemi di captazione, trattamento e scarico delle emissioni;
  • a riportare i mancati autocontrolli anche nei report dei piani di monitoraggio, ove presenti.

Per le aziende che operano con AIA e che si trovino nell’impossibilità di adempiere alle prescrizioni (adeguamento a piani di miglioramento programmati, attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali), dopo averne dato comunicazione, dovranno dare conto del rispetto delle stesse entro 60 giorni dal venir meno delle circostanze collegate all’emergenza COVID-19.

Per le documentazioni di riesame delle AIA, la comunicazione di dati o trasmissione di elaborati, compresi i report previsti nel PMC e la relazione annuale AIA/AUA che fosse impossibile presentare in questo periodo di emergenza, sempre a seguito di comunicazione, dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dal venir meno delle circostanze collegate all’emergenza.

2) Impianti soggetti a AUA o AIA che hanno SOSPESO la produzione in questo periodo di emergenza

Per quanto concerne le attività sospese, a seguito delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 come modificato dal DM del MISE 25 marzo 2020, tale sospensione si riflette automaticamente su tutti i controlli ed i monitoraggi ambientali legati all’esercizio dell’attività stessa. Rimane sempre obbligatorio provvedere alla messa in sicurezza di aree di lavorazione e stoccaggio, attrezzature ed impiantistica, anche al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali.

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