Con nota n.1417481 del 1° aprile 2020 del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto sono stati forniti i “Primi indirizzi operativi” per le attività di monitoraggio e controllo e più in generale per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli impianti sottoposti ad autorizzazioni ambientali (AIA ed AUA) a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il documento è rivolto alle imprese titolari delle autorizzazioni ambientali, alle Province del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, ai Comuni del Veneto, all’ARPAV ed ai Prefetti e riguarda:
1) impianti per i quali è consentita la prosecuzione dell’attività ai sensi del D.P.C.M del 22 marzo 2020, come modificato dal DM del MISE 25 marzo 2020;
2) impianti la cui attività è stata temporaneamente sospesa ai sensi del medesimo D.P.C.M. 22 marzo 2020.
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1) Impianti soggetti a AUA o AIA che PROSEGUONO la produzione in questo periodo di emergenza
Per gli impianti per i quali è consentita la prosecuzione dell’attività e che restano in esercizio, la Regione Veneto prevede che in linea di principio dovrebbe essere assicurata anche la continuazione di tutti monitoraggi e il controllo degli stessi.
La nota della Regione distingue tra:
Qualora si verificassero queste tre condizioni il gestore è tenuto ad informare tempestivamente l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione (Regione, Provincia o Città Metropolitana) e gli Enti di controllo (ARPAV) in merito alla mancata effettuazione delle specifiche attività di controllo, dando conto della motivazione dell’impossibilità ad eseguirle.
Nel caso di sospensione di questi controlli, il Gestore è comunque tenuto:
Per le aziende che operano con AIA e che si trovino nell’impossibilità di adempiere alle prescrizioni (adeguamento a piani di miglioramento programmati, attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali), dopo averne dato comunicazione, dovranno dare conto del rispetto delle stesse entro 60 giorni dal venir meno delle circostanze collegate all’emergenza COVID-19.
Per le documentazioni di riesame delle AIA, la comunicazione di dati o trasmissione di elaborati, compresi i report previsti nel PMC e la relazione annuale AIA/AUA che fosse impossibile presentare in questo periodo di emergenza, sempre a seguito di comunicazione, dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dal venir meno delle circostanze collegate all’emergenza.
2) Impianti soggetti a AUA o AIA che hanno SOSPESO la produzione in questo periodo di emergenza
Per quanto concerne le attività sospese, a seguito delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 come modificato dal DM del MISE 25 marzo 2020, tale sospensione si riflette automaticamente su tutti i controlli ed i monitoraggi ambientali legati all’esercizio dell’attività stessa. Rimane sempre obbligatorio provvedere alla messa in sicurezza di aree di lavorazione e stoccaggio, attrezzature ed impiantistica, anche al fine di preservare le matrici ambientali potenzialmente interessate da sversamenti ed emissioni accidentali.