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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

PROROGATA LA VALIDITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, AUTORIZZAZIONI DI CAVA, CONCESSIONI MINERARIE E AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

La proroga è arrivata in via definitiva con la pubblicazione in Gazzetta (GU n. 300 del 3 dicembre 2020) della Legge 27 novembre 2020, n. 59 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il DL 7 ottobre 2020, n. 125, il cosiddetto “DL Covid.

La proroga, più precisamente, è contenuta nell’articolo 3-bis che va a sua volta a modificare l’ormai noto articolo 103 del DL Cura Italia (DL 18 del 2020) che nella prima fase Covid aveva congelato gli atti amministrativi in scadenza.

Oltre alla proroga, l’art. 3-bis fa salve anche le autorizzazioni/concessioni scadute tra il 1° agosto 2020 e la data di conversione in legge del DL Covid (4 dicembre 2020).

Il testo dell’articolo 3-bis (DL 7 ottobre 2020, n.125 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 59)

Art. 3-bis. – (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: “2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Con la modifica all’articolo 103 viene quindi stabilito che tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, comprese le autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Qui di seguito riportiamo il testo del nuovo comma 2 dell’art. 103 del DL Cura Italia (DL 7 marzo 2020, n. 18) con le modifiche apportate dal DL 7 ottobre 2020, n.125 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 59:

Il nuovo testo del comma 2 dell’articolo 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18

2.  Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano  la  loro  validità per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle segnalazioni  certificate  di  inizio  attività,  alle  segnalazioni certificate di agibilità nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto tutte le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, le autorizzazioni di cava, le concessioni di miniera in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano validità e rimangono “congelate” fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Attualmente lo stato di emergenza è fissato fino al 31 gennaio 2021, pertanto considerando i 90 giorni successivi, la validità delle autorizzazioni è, allo stato attuale, spostata al 1° maggio 2021, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

Abbiamo provveduto a sentire gli Uffici della Regione i quali confermano la proroga della validità dei provvedimenti citati.

Come Associazione consigliamo comunque di presentare, entro i termini contenuti nei provvedimenti, la domanda di proroga dei termini o rinnovo di concessioni e autorizzazioni paesaggistiche relative ai provvedimenti in scadenza, tenendo conto che, anche in mancanza di risposta da parte della Regione, le attività di cava e miniera potranno proseguire senza interruzioni fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza.

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