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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW) INDIRIZZI OPERATIVI

Nel BUR n 17 del 20/02/2018 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 120 del 7 febbraio 2018. La intende fornire alcune specifiche indicazioni di carattere tecnico e operativo alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Venezia che rilasciano autorizzazioni ad impianti di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

La finalità del provvedimento è di garantire uniformità nell’applicazione dei criteri End of Waste (EoW) cioè di cessazione della qualifica di rifiuto, da parte delle amministrazioni competenti. Si chiariscono quindi le condizioni alle quale un rifiuto sottoposto ad operazioni di recupero e riciclaggio perde lo status giuridico di rifiuto per essere immesso nel normale ciclo economico come prodotto.

In Italia per le caratteristiche dei materiali e la definizione dei criteri di EoW attualmente si applicano le disposizioni di cui al D.M. 05/02/98 e all’art. 9-bis, lett. a) e b), del D.L. n. 188/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 210/2008, in base al quale le caratteristiche possono essere conformi anche a quanto stabilito dalle autorizzazioni in essere rilasciate ai sensi dell’art. 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/06 e s.i.m. tre modalità di definizione dei criteri di EoW, gerarchicamente ordinate.

I Regolamenti Europei fino ad oggi emanati in materia di End of Waste,  sono i seguenti:

  • Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011 recante “I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
  • Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 Dicembre 2012 recante “I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
  • Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 Luglio 2013 recante “I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.

A questi si aggiunge a livello nazionale il DM 14 Febbraio 2013, n. 22 ”Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell’ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni – o gli enti da questi delegati – definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti

I criteri che la DGR in oggetto riporta si applicano a quelle operazioni e recuperi non compresi nei 3 regolamenti e nel dm 05/02/1998.

L’Allegato A facente parte integrante del provvedimento chiarisce prioritariamente che rientrano nel procedimento di autorizzazione per la definizione di criteri EoW solo le operazioni di recupero riportate nell’elenco “non esaustivo” dell’Allegato C alla parte IV del T.U.A. che rispondono alla definizione di riciclaggio di cui all’art. 183 comma 1 lett. u.

Importante sottolineare come la richiesta di autorizzazione a produrre EoW da parte di un impianto già autorizzato alla gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 208,209,211 sia considerata come una modifica sostanziale che necessita di un approfondimento istruttorio.

Le Amministrazioni sono tenute a comunicare agli Uffici Regionali, almeno 30 giorni prima dell’indizione della Conferenza di Servizi, le richieste di autorizzazione per attività di recupero che comprendano anche le definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso”. Gli uffici regionali costituiranno un elenco dei prodotti EoW autorizzati comprensivo dei criteri di cessazione stabiliti e tutti i dati identificativi della filiera che ha portato al prodotto finale.

I rifiuti in ingresso alle operazioni di recupero/riciclaggio devono essere non pericolosi e rispettare il Regolamento CE n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti; l’eventuale recupero di rifiuti pericolosi deve essere preceduto da un procedimento di rimozione efficace delle sostanze pericolose (a meno che il prodotto non preveda la loro presenza); è sempre da evitare la diluizione di sostanze inquinanti tramite trattamento congiunto di rifiuti con caratteristiche e contaminanti diversi.

Nel paragrafo relativo ai  Requisiti della documentazione, l’Autorità è tenuta a verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 1 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 nell’ambito del procedimento di definizione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto. Nel paragrafo sono riportate le condizioni sopra indicate, specifica inoltre che la procedura di rilascio dovrà analizzare 5 impatti: ambietale e sanitario, economico, sul mercato, normativo, socio/economico del prodotto. Aspetti indagati con la tracciabilità lungo tutta la filiera del prodotto. Le condizioni che devono essere rispettate per ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto (Vedi allegato) partono dal presupposto che sia dimostrato che il prodotto dell’attività di riciclaggio risponda alle caratteristiche di una materia prima nota, è il Proponente quindi che deve dimostrare che il prodotto recuperato abbia come destino di sostituire anche in parte una materia prima già presente nel ciclo produttivo dell’utilizzatore, fornendo tutta la documentazione relativa alla filiera che il prodotto a seguito comprensiva di certificazioni ed analisi chimico-fisiche.

Per quei prodotti EoW finalizzati all’utilizzo a contatto diretto con il suolo verrà richiesto in ogni caso il test di cessione secondo quanto previsto all’Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 anche in relazione alla normativa sulla bonifica dei siti inquinati.

Per quanto riguarda le Modalità operative e gestionali per i provvedimenti di autorizzazione “caso per caso” la Regione stabilisce che i criteri vengano accertati per ciascun lotto prodotto ( non superiore a 3000 mc) il quale cesserà di essere rifiuto al momento dell’emissione della dichiarazione di conformità prodotta dal produttore stesso secondo un sistema di gestione della qualità prevista dal Regolamento CE n. 765/2008 oppure CE n. 1221/2009 (EMAS). Sono inoltre indicate le modalità di stoccaggio in attesa di utilizzo che non può superare i 6 mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità, salvo motivata proroga. Alla fine del periodo il prodotto EoW torna ad essere un rifiuto. Come allo scadere della dichiarazione di conformità il detentore dovrà provvedere all’allontanamento dei rifiuti tramite presentazione di apposito cronoprogramma.

E’ prevista l’autorizzazione di un’attività sperimentale per la definizione di criteri EoW alla quale ci si potrà rivolgere per verificare preventivamente l’utilizzabilità di determinati rifiuti in uno specifico processo di trattamento EoW in un ambito innovativo del processo di trattamento rifiuti proposto e secondo le condizioni riportate in allegato.

Per quanto riguarda le Garanzie Finanziarie i quantitativi relativi al deposito dei prodotti EoW sono esclusi dalle incombenze relative al versamento della polizza fideiussoria dovuta da parte dell’impianto di gestione dei rifiuti. Tuttavia per evitare accumuli e depositi duraturi, è previsto che il quantitativo complessivo di rifiuti finalizzati alla produzione di EoW stoccabile presso l’installazione non superi mai quello coperto dalla polizza fideiussoria.

DGR_120_07022018

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