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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

LA CTP DI VICENZA CONFERMA L’ESCLUSIONE DELLE CAVE DAL CATASTO FABBRICATI E DALLA RENDITA FONDIARIA

Il tema dell’accatastamento delle cave e dell’attribuzione della relativa rendita, è uno dei punti principali sui quali Albo Cavatori si è speso da subito al fine di contrastare l’azione delle Agenzie del Territorio, volte ad assoggettare le cave all’imposizione dell’IMU sui fabbricati.

In occasione del convegno di Albo Cavatori del 2015 “CAVE E IMU – ASPETTI CATASTALI E TRIBUTARI” si è cercato di far luce sulle problematiche amministrative, catastali, giuridiche e tributarie in tema di accatastamento delle aree adibite a cava per cercare di dare una risposta alle seguenti domande:

  • le cave devono essere iscritte in catasto?
  • come devono risultare iscritte in catasto le cave?
  • Con quale attribuzione di rendita?
  • è corretto il comportamento dell’Ufficio del Territorio che pretende l’iscrizione delle cave nel catasto fabbricati, come fabbricati a destinazione speciale (cat. D)?

Ai nostri associati, interessati dalle azioni delle Agenzie, abbiamo fornito assistenza e consulenza al fine di evitare l’accatastamento delle aree estrattive come fabbricati e la conseguente imposizione dell’IMU.

Con soddisfazione abbiamo preso atto che la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, con sentenza del maggio 2016 depositata a novembre, ha accolto il ricorso di un nostro Associato, confermando che:

  • la legge fondamentale di riferimento per l’accatastamento delle cave rimane il R.D. n. 1572 del 1931, per la quale sono escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave e la superficie stabilmente occupata per la relativa industria.
  • La rendita fondiaria delle cave deve essere pari a zero, in quanto la tassazione delle cave avviene sui redditi effettivamente prodotti e non sull’attitudine del bene a produrre reddito.

Sulla base di ciò la Commissione ha stabilito che l’area di cava deve essere censita al catasto terreni ma sprovvista di rendita. Al termine della coltivazione si dovrà procedere alla variazione catastale sulla base delle colture, con l’attribuzione della rendita.

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