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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

PUBBLICATA LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLA VIA

Sul BUR n. 15 del 22.02.2016 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 4 del 18.02.2016 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
Per l’operatività della norma, bisognerà attendere l’emanazione da parte della Giunta Regionale dei provvedimenti attuativi previsti all’articolo 21, entro 180 giorni.

Tra le modifiche introdotte, rispetto alla norma previgente, segnaliamo:

  • La sostituzione della Commissione VIA con il Comitato Tecnico per la VIA, (Articolo 7) e la diversa composizione
  • Il procedimento di rilascio del provvedimento di VIA che prevede le seguenti fasi (Articolo 10):
    • Parere del Comitato tecnico per la VIA 
    • Conferenza di servizi decisoria, cui partecipano:
      • Gli enti locali territoriali direttamente interessati: i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto;
      • I soggetti competenti in materia ambientale: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale preordinati alla realizzazione del progetto.
    • Adozione del provvedimento da parte dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

In caso di parere negativo del Comitato tecnico VIA, il progetto non può essere realizzato.

All’articolo 12 viene prevista la valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare.

All’articolo 13 è prevista la procedura di VIA anche per il rinnovo di autorizzazioni o concessioni per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme in materia di VIA. Ciò anche nel caso in cui il rinnovo non comporti alcuna modifica all’attività; ciò al fine di individuare “eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente”. (Ai sensi della L.R. 44/82 per le cave non è previsto il rinnovo dell’autorizzazione ma la proroga dei termini per la conclusione dei lavori, contenuti nel provvedimento di autorizzazione. Riteniamo pertanto che tale procedimento debba essere escluso dall’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 13, a meno di una eventuale diversa indicazione da parte della Giunta).

L’inchiesta pubblica (art. 24 del D.Lgs 152/06 e articolo 15 della L.R. 4/2016) viene disposta dal Presidente del Comitato Tecnico per la VIA, anche qualora richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni interessati o dalle organizzazioni non governative (Art. 3 lettera m: le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse).

Particolare attenzione va prestata al Piano di Monitoraggio (Art. 28 comma 1 del D.Lgs 152/06 e articolo 20 della L.R. 4/2016) predisposto all’interno dello studio di impatto ambientale. Durante la realizzazione del progetto o l’esercizio dell’attività oggetto di VIA, il proponente deve infatti trasmettere all’autorità competente i risultati del monitoraggio, nonché informare l’autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell’impianto, opera o intervento. Degli esiti del monitoraggio viene data adeguata informazione nel sito web dell’autorità competente.
In caso di accertamento di violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti della verifica o della VIA, la sanzione pecuniaria irrogata può andare tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell’opera ovvero della parte realizzata senza la valutazione degli impatti o difformemente dal provvedimento. E’ possibile inoltre che venga ordinata la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l’esecuzione di interventi di mitigazione.

Le norme transitorie, riportate all’articolo 22, dispongono che:

  • La Commissione VIA vigente continua ad espletare le sue funzioni fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all’articolo 21 necessari per l’operatività della nuova legge, e comunque non oltre i 180 giorni;
  • Ai procedimenti che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge.

Qui è possibile scaricare il testo del provvedimento:

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