Testo unico sulle Terre e rocce da scavo – ok dal Governo allo schema di regolamento
Lo scorso 6 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di regolamento per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, che assorbe in un unico testo tutte le disposizioni attualmente vigenti in materia.
Lo schema di decreto si compone di 32 articoli organizzati in 6 Titoli, rubricati come segue:
Titolo I – Disposizioni generali
Titolo II – Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto
Titolo III – Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti
Titolo IV – Terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti
Titolo V – Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali
La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è disciplinata dal Titolo II, a seconda dei cantieri di produzione, ovvero:
– cantieri di grandi dimensioni (soggetti a VIA e AIA)
– cantieri di piccole dimensioni (volume fino a 6000mc indipendentemente da VIA e AIA)
– cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA
Le semplificazioni introdotte riguardano:
- definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente;
- una disciplina più dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- l’esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di terre e rocce da scavo, novità che consente agli operatori di qualificarli come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge e nel pieno rispetto dei livelli di tutela ambientale. Con tale esclusione viene quindi a cadere il riferimento riportato nel D.M. 161/2012, circa il contenuto di flocculanti con acrilammide o poliacrilammide. (la cosa non riguarda la materia dei rifiuti di estrazione che è normata da disposizioni specifiche, quali: a livello nazionale il D.Lgs 117/2008, in Veneto la DGR 761/2010 e la DGR 1987/2014);
- l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, attivando allo stesso tempo i necessari controlli da parte delle Autorità competenti;
- una procedura più rapida per attestare che le terre e le rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfino i requisiti normativi nazionali e comunitari per essere qualificate sottoprodotti. Il Piano di Utilizzo non dovrà più essere approvato dall’Autorità competente. Sarà corredato da autodichiarazione e consentirà al proponente di avviare la gestione delle terre e rocce da scavo decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano;
- un iter più spedito per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con la possibilità di una proroga di un anno della durata del piano per le terre e le rocce da scavo generate nei grandi cantieri;
- tempi certi, sempre pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi di ARPA e APPA;
- procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, che forniscano chiarezza e un riferimento normativo unico agli operatori;
- una procedura specifica per l’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte dalla realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale.
Rimangono invariate le procedure di caratterizzazione dei siti (campionamenti, analisi, parametri, ecc.) di cui al D.M. 161/2012.
La stesura dello schema di regolamento recepisce le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura Eu-Pilot 5554/13/ENVI avviata nei confronti dell’Italia, evitando in questo modo la possibilità che il progetto pilota evolva in una procedura d’infrazione contro l’Italia. È previsto che la proposta di regolamentazione sia sottoposta a una consultazione pubblica di trenta giorni e che al suo termine il ministro dell’Ambiente pubblichi eventuali controdeduzioni.
Per questo motivo l’iter di approvazione non dovrebbe concludersi prima di 90/100 giorni. In ogni caso, fino alla pubblicazione in Gazzetta del D.P.R. saranno valide le norme in vigore previste dall’art. 41 bis del D.L. n. 69/2013 e del D.m. n. 161/2012.
Qui è possibile scaricare la bozza di regolamento: