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Giurisprudenza: Rifiuti – Regime semplificato – R5 – stoccaggio non autorizzato di rifiuti

La sentenza che qui si riporta, interessa quelle attività di recupero rifiuti, esercitate in regime semplificato, ove l’attività di recupero prevista dall’allegato 1 al D.M 05/02/1998, indichi espressamente uno specifico utilizzo.

Con sentenza n. 3349 del 7 luglio 2015 il Consiglio di Stato, Sez. V, chiarisce che nell’ambito di attività di recupero in regime semplificato,  per quei rifiuti il cui recupero (R5) avviene mediante utilizzo per rilevati, sottofondi stradali, ecc., previa esecuzione di test di cessione, il deposito in attesa di effettivo riutilizzo, ancorchè sia stato effettuato il test di cessione, si configura come stoccaggio di rifiuti.

Nelle attività di recupero in regime semplificato secondo il D.M. 05/02/1998, le operazioni di recupero devono essere conformi, per provenienza, per caratteristiche del rifiuto, per modalità di recupero e per prodotti ottenuti alle disposizioni tecniche descritte nell’allegato 1 al decreto ministeriale. La conformità alle operazioni descritte deve essere pertanto rigorosa ed attenta. Infatti, una caratterizzazione dei rifiuti diversa da quella descritta, una diversa provenienza del rifiuto rispetto a quella imposta nella norma ovvero una modalità diversa o non completa di recupero, comporta specifiche violazioni ed il mantenimento della qualifica di rifiuto del materiale trattato.

Nel caso in oggetto l’attività di recupero delle scorie di acciaieria di cui alla comunicazione in regime semplificato, è indicata al punto 4.4.3, lett. e) dell’Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e consiste in “formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)”.

La sentenza quindi riporta:

“Sicché il materiale sottoposto al solo test di cessione, non immediatamente utilizzabile per gli scopi specifici prescritti dall’autorizzazione, come prodotto finale, dovendo comunque essere reimpiegato in un ulteriore ciclo di trasformazione per poter essere definitivamente avviato al mercato e utilizzato, è e continua ad essere, ai sensi della normativa qui applicabile, rifiuto.
Con la conseguenza che il suo accumulo sul suolo integra a tutti gli effetti stoccaggio non autorizzato di rifiuti.”

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