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Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto

ECOREATI – Legge n. 68 del 22/05/2015

Sulla G.U. n. 122 del 28 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, entrata in vigore il 29 maggio 2015.
La Legge n. 68/2015 ha Introdotto nel libro II del Codice penale cinque nuovi delitti contro l’ambiente:
1) Inquinamento ambientale
2) Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
3) disastro ambientale;
4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
5) Impedimento del controllo
6) Omessa bonifica
Tali fattispecie entrano in un intero nuovo Titolo, il VI-bis «Dei delitti contro l’ambiente» tutto dedicato agli ecoreati.
Si tratta di sei delitti dolosi, e due colposi, cui si affiancano speciali circostanze aggravanti per l’ipotesi di realizzazione dei nuovi reati ambientali in forma associativa, una nuova aggravante ambientale, l’attenuante speciale da ravvedimento operoso, la confisca anche per equivalente e la sanzione amministrativa di ripristino dello stato dei luoghi oltre alla previsione, per taluni dei delitti introdotti, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Completano la riforma interventi sul codice dell’ambiente e disposizioni di carattere processuale per rendere efficiente e pronta l’attività di accertamento e repressione dei delitti ambientali.
Il reato di illecita ispezione di fondali marini mediante l’utilizzo della tecnica dell’air gun o di altre tecniche esplosive, è stato stralciato dalla Legge ed inserito in un decreto legislativo di recepimento della direttiva europea “off shore” n. 30 del 2013.

1. Il delitto di «Inquinamento ambientale» ai sensi dell’art. 452-bis del Codice Penale, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La pena può essere aumentata (fino a un terzo) quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico) ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
2. Il delitto di «Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale», ai sensi dell’art. 453-ter del Codice Penale, prevede aumenti di pena nelle ipotesi in cui il delitto base di inquinamento ambientale cagioni la morte o la lesione di una o più persone. In particolare, gli aumenti di pena sono graduati secondo la gravità delle conseguenze prodotte dal delitto: la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento deriva una lesione personale (salvo che la malattia abbia una durata inferiore a 20 giorni) la reclusione da 3 a 8 anni se deriva una lesione grave; la reclusione da 4 a 9 anni se deriva una lesione gravissima; la reclusione da 5 a 10 anni in caso di morte della persona. In caso di pluralità di eventi lesivi in danno di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena finale non può oltrepassare il limite di 20 anni di reclusione.
3. Il delitto di «Disastro ambientale», ai sensi dell’art. 452-quater del Codice Penale, punisce, fuori dai casi previsti dall’articolo 434 c.p., con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale, evento definito, alternativamente, come
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica amministrazione in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
La pena è aumentata (fino a un terzo) se il disastro è commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico) ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
4. Il delitto di «Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività» ai sensi dell’art. 452 sexies del Codice Penale, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata (fino a un terzo) se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è, altresì, aumentata (fino alla metà) se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.
5. Il delitto di «Impedimento del controllo» ai sensi dell’art. 452-septies punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi,impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
6. Il delitto di “Omessa bonifica” ai sensi dell’art. 452-terdecies punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro, chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, essendovi obbligato per legge o per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.

Fra i nuovi delitti ambientali, solo per l’inquinamento ambientale e il disastro ambientale, il legislatore ne ha previsto la punibilità anche nella forma colposa: in tali ipotesi l’articolo 452-quinquies prevede che le pene previste per i delitti dolosi sono diminuite da un terzo a due terzi.

I delitti di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale”, anche nella forma colposa, nonchè di associazione aggravata sotto il profilo ambientale, e di “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”, sono stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25 undecies D.Lgs.vo n. 231/2001.

Con l’art. 452-octies sono state introdotte “circostanze aggravanti” in relazione al fenomeno delle c.d. ecomafie.

L’art. 452-novies introduce invece un’“aggravante ambientale” che prevede due ipotesi di aumento delle pena e la procedibilità d’ufficio per il fatto.

Con l’art. 452-decies è stata introdotta una speciale attenuante da “ravvedimento operoso” che prevede significative riduzioni di pena per i nuovi delitti ambientali, per il delitto di associazione per delinquere aggravato ai sensi del citato art. 452-octies e per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell’art. 260 del codice dell’ambiente, in due ipotesi:
1) chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori
2) chi aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Per i nuovi delitti contro l’ambiente i termini di prescrizione sono raddoppiati.

Ai condannati per i reati di “inquinamento ambientale”, “disastro ambientale” “traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività”, “impedimento del controllo” e “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” è estesa la pena accessoria della incapacità di contrarre con la P.A.

In caso di condanna o di patteggiamento per i delitti ambientali si prevede:
a) la confisca obbligatoria, anche per equivalente, e salvi i diritti dei terzi estranei al reato, delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato. Solo nel caso in cui l’imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza o alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi, la confisca non trova applicazione.
b) La confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza
c) Il ripristino dello stato dei luoghi.

Procedura estintiva introdotta nel codice dell’ambiente per tutte le ipotesi contravvenzionali “inoffensive”.
Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene aggiunta la seguente: Parte sesta-bis. – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale
I nuovi articoli dal 318-bis al 318-octies, prevedono che, nei casi in cui non sia stato cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, il contravventore potrà beneficiare di una speciale causa di estinzione del reato (con conseguente archiviazione del procedimento penale) a condizione di adempiere tempestivamente alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione commessa.

Si riporta il testo della Legge: Legge-68_2015 delitti contro ambiente

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