Entrano in vigore dal 1 giugno 2015 le modifiche al Catalogo Europeo dei Rifiuti secondo la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
All’interno del testo della decisione è riportato il nuovo elenco europeo dei rifiuti (Codici CER) armonizzato secondo le nuove caratteristiche di pericolosità dei rifiuti di cui all’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, recentemente modificato dal Regolamento 1357/2014.
Dal 1 giugno 2015, pertanto, tutti i produttori e detentori di rifiuti dovranno allineare le descrizioni dei codici dei rifiuti con i nuovi codici CER (se variati) ai fini della corretta identificazione dei propri rifiuti.
La maggioranza dei rifiuti dovrebbe comunque mantenere lo stesso CER del vecchio catalogo.
Il nuovo Regolamento abroga e sostituisce quella parte della Direttiva rifiuti (2008/98/CE) che elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti (codici H), introducendo alcune importanti e fondamentali novità, quali:
– la nomenclatura delle caratteristiche passa da H1-H15 a HP1-HP15 per conformarsi al Regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) e non sovrapporre le nomenclature;
– le caratteristiche di pericolo rimangono per lo più le medesime, ma per ognuna vengono esplicitati criteri di attribuzione specifici coi relativi limiti in conformità con il regolamento CLP.
Le HP vengono attribuite sulla base della presenza di sostanze all’interno del rifiuto che presentano indicazioni di pericolo H specifiche in concentrazione superiore a valori di soglia indicati e sulla base di metodi prova descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 oppure in altri metodi di prova e linee guida riconoscibili a livello internazionale.
Per la classificazione dei rifiuti sulla base della classificazione delle sostanze secondo il regolamento CLP, si potrà fare riferimento a quanto riportato nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
L’allegato alla decisione 2014/955/UE, riporta una serie di fasi operative da seguire per ricercare il codice appropriato per un rifiuto e per determinare se il rifiuto medesimo sia descritto da un codice per rifiuti pericolosi.
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
1) Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
2) Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
3) Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.
Nel CER ci sono quattro tipi di codici per i rifiuti :
Codici pericolosi assoluti
Questi codici sono contrassegnati nel CER con un asterisco (*), ma senza uno specifico o generale riferimento alle sostanze pericolose nella descrizione del rifiuto. I rifiuti con questi codici sono automaticamente considerati pericolosi (codice CER pericoloso “assoluto”).
Non vi è necessità di valutare la composizione di questi rifiuti per determinare se siano pericolosi.
Tuttavia il produttore del rifiuto deve determinare le appropriate caratteristiche di pericolo HP per il trasporto e la gestione successiva del rifiuto. La Commissione Europea ha stabilito che i rifiuti in questione possiedono almeno una delle caratteristiche di pericolosità da HP1 a HP15, che il produttore deve identificare.
Codici NON pericolosi assoluti (né pericolosi a specchio)
Se un rifiuto non è elencato nel CER con un asterisco, e la voce non fa parte di un codice a specchio, è non pericoloso e non deve essere valutato, ad esempio, 03 01 01 scarti di corteccia e sughero.
Codici a specchio
Per alcuni rifiuti la Commissione Europea ha lasciato al produttore l’obbligo di accertare la pericolosità. Alcuni rifiuti possono essere pericolosi o no, a seconda che contengano sostanze pericolose sopra determinati limiti o che manifestino o no caratteristiche pericolose se sottoposti a determinate prove. Tali rifiuti sono coperti da due o più codici nel CER, collettivamente definiti ”codici a specchio”, che tipicamente comprendono:
I codici a specchio corrispondenti ai rifiuti pericolosi, sono facilmente identificabili poiché hanno uno specifico riferimento a sostanze pericolose. Possono farlo in due modi:
1) Un riferimento generico a sostanze pericolose, “contenenti sostanze pericolose”
2) Un riferimento specifico a sostanze pericolose, per esempio: “contenenti amianto”
Per i codici a specchio con un riferimento generico alle sostanze pericolose, la classificazione è determinata verificando la presenza di qualsiasi sostanza pericolosa nei rifiuti in rapporto ai limiti per la stessa specificati.
Per voci a specchio con specifici riferimenti a sostanze pericolose, la classificazione è fatta verificando la presenza delle sostanze specifiche identificate nella descrizione del rifiuto (nell’esempio amianto).
Testo Decisione 2014/955/UE contenente i nuovi CER:
Si invitano le Ditte a verificare con i loro consulenti i codici da utilizzare e le eventuali analisi per l’accertamento della pericolosità.