Il decreto-legge 83/2014, che detta misure a tutto campo in materia di beni culturali interviene nuovamente sull’articolo 146, Dlgs 42/2004, semplificando il procedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Il provvedimento prevede che l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica decorra dalla data di efficacia del titolo edilizio previsto per l’intervento e non dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Essendo infatti quest’ultima un atto autonomo e presupposto rispetto al titolo abilitativo dell’intervento, spesso intercorre un certo periodo tra i due atti; con la nuova semplificazione, tale periodo verrà scomputato dal periodo di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.
Sparisce inoltre la possibilità per l’Ente responsabile del procedimento di ricorrere alla conferenza di servizi “rapida” (15 giorni) per acquisire il parere del Soprintendente.
Se il Soprintendente non rilascia il parere nei 60 giorni dal ricevimento degli atti, L’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.
Infine, viene affidata a un futuro regolamento da emanarsi entro il 1° gennaio 2015 la possibilità di introdurre modifiche al Dpr 139/2010 che disciplina le regole semplificate di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità.
In dettaglio, all’art. 146 del Codice, vengono apportate le seguenti modifiche:
Al seguente link è possibile scaricare l’ultima versione aggiornata dell’art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.