In vista del prossimo esame in Consiglio del PdL n. 284 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, abbiamo sottoposto all’Assessore Conte e al Presidente della Terza Commissione Baggio, alcune osservazioni in merito al testo licenziato dalla Commissione. Siamo quindi stati invitati ad illustrare il documento nella seduta della Terza Commissione di mercoledì 22/01/2014.
Le proposte presentate alla Commissione sono state in sintesi le seguenti:
1) Modifica dell’art. 20 relativamente alle proroghe delle autorizzazioni per le cave esistenti alla data di entrata in vigore della nuova legge. Abbiamo proposto che tali proroghe vengano concesse sulla base del volume di materiale residuo ancora da estrarre e secondo le produzioni di cava registrate negli ultimi 2 anni e non sulla base del tempo inizialmente autorizzato.
2) Espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (sia screening che VIA) da parte dell’Ente competente all’autorizzazione del progetto, ovvero dalla Provincia per le cave del gruppo B (marmi e pietre) e dalla Regione per le cave del gruppo A (ghiaie sabbie e detrito).
3) Modifica del primo periodo del comma 1 dell’art. 33 con l’eliminazione del divieto di apertura di nuove cave, in quanto con l’art. 32 viene già garantita l’impossibilità di apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia nei comuni nei quali il limite del 3% è stato superato e che rappresentano la maggior parte dei Comuni interessati. Il testo così riscritto consentirebbe, nelle more dell’approvazione del PRAC, il completamento delle escavazioni previste dalla L.R. 44/82, in quei Comuni nei quali, ad oggi, la soglia del 3% non è ancora stata raggiunta.
4) Modifica degli articoli 18 e 19 riguardo la composizione della CTRAE e della CTPAC. Abbiamo chiesto che la rappresentanza degli imprenditori venga garantita in entrambe le Commissioni, da almeno tre rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali, o in alternativa “da un rappresentante degli imprenditori designato d’intesa dalle associazioni di categoria” come previsto nell’attuale L.R. 44/82
5) Revisione dell’art. 16 “Manufatti e impianti connessi con l’attività estrattiva” affinchè venga garantita la possibilità di realizzare gli impianti connessi all’attività estrattiva, una volta ottenuta l’autorizzazione dall’Ente competente.
6) Inserimento della possibilità di riduzione delle garanzie finanziare previste dal PRAC (Art. 18 comma 5 delle NTA) già nel testo della Legge con indicazione dell’entità delle riduzioni, ovvero del 50% per le certificazioni EMAS e del 40% per le certificazioni ISO 14001, come già previsto in materia ambientale dal D.Lgs 152/2006.
Il testo completo delle osservazioni è visionabile nel documento allegato:
Osservazioni al pdl 284 per Terza Commissione 22-01-2014
Testo PdL 284 licenziato dalla Commissione